Dal 2018 la detrazione dei contributi associativi versati dai Soci alle Società di Mutuo Soccorso operanti esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della Legge 3818/1886” è stata inserita nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 art. 83 comma 5) e il limite di detrazione dalle imposte (19%) è stato portato a € 1.300,00 all’anno.

Se è detraibile il contributo associativo, non è detraibile tra le spese sanitarie il rimborso ricevuto da MUTUA DES. Se invece il contributo non è detraibile (ad es. come vedremo per i figli minorenni o per i familiari anche maggiorenni, che pur essendo Soci, non percepiscono reddito e non hanno imposte da detrarre) la spesa
rimborsata dalla MUTUA DES non va sottratta al totale delle spese sanitarie detraibili.

Obbligo di comunicazione
MUTUA DES deve comunicare sia il contributo associativo sia il rimborso delle spesa sanitaria per ciascun Codice Fiscale. Obiettivo dell’Agenzia delle Entrate, con il 730 precompilato, è infatti quello di evitare che sia detratta anche la spesa non rimasta a carico del contribuente (cioè rimborsata per effetto di un contributo fiscalmente deducibile o detraibile).

Norme per Soci per adesioni di singola persona
Sarà comunicato il contributo associativo versato e il rimborso delle spese mediche rimborsate. Il Socio titolare contribuente detrae il contributo associativo e solo le spese sanitarie non rimborsate.

Norme per i Soci per adesioni con nucleo familiare
Se tutti sono maggiorenni e contribuenti. Ciascuno detrae il proprio contributo associativo e solo le proprie spese sanitarie non rimborsate. Ciascun Socio presenterà la propria dichiarazione di versamento. Può essere opportuno effettuare ciascuno il proprio versamento.

Norme per una famiglia con Soci contribuenti e Soci familiari non contribuenti
Es. marito Socio titolare contribuente e moglie Socia non contribuente che non fa la dichiarazione dei redditi. Solo il Socio titolare contribuente detrae il contributo e solo le proprie spese sanitarie non rimborsate. La moglie, ancorché Socia MUTUA DES, se non ha imposte da detrarre, non detrae il contributo, ma detrae tutte le spese sanitarie sostenute anche se rimborsate dalla MUTUA DES.

Norme per una famiglia con due Soci contribuenti e due figli a carico
I Soci contribuenti detraggono ciascuno il proprio contributo e solo le proprie spese sanitarie non rimborsate. Il contributo associativo relativo ai figli (fiscalmente a carico) non può essere detratto dai genitori, ma possono essere detratte (dai genitori secondo il relativo carico fiscale) tutte le spese sanitarie sostenute anche se rimborsate dalla MUTUA DES. La MUTUA DES dovrà pertanto rappresentare esattamente nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate i contributi di competenza di ciascun Socio. Non dovrà comunicare i contributi e le spese sanitarie relative ai propri assistiti non contribuenti. Non saranno quindi comunicati i dati dei figli fino a 25 anni, qualora non siano percettori di reddito. Non conoscendo la situazione contributiva di tutti gli assistiti, potranno verificarsi delle comunicazioni non relative a contribuenti che saranno scartate dal sistema Tessera. In ogni caso eventuali comunicazioni imprecise potranno sempre essere corrette dal contribuente. Per le motivazioni sopra esposte i contributi associativi relativi ai figli non potranno essere cumulati nel contributo dei Soci contribuenti.

PER ULTERIORE COMPLETEZZA SI RIPORTANO LE ISTRUZIONI PREVISTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO PER LA DICHIARAZIONI DEI REDDITI (ANNO 2019)

DETRAZIONI 19%
Codice “22” (Contributi associativi alle società di mutuo soccorso).
I contributi associativi, fino a euro 1.300,00, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari.