Diritto e Salute Società di Mutuo Soccorso Ente del Terzo Settore

Regolamento interno

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28/7/2020
Regolamento Interno Vs. 1-2020
Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28/7/2020

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto
Articolo 2 – Pubblicità
Articolo 3 – Requisiti per l’ammissione alla Mutua
Articolo 4 – Richiesta di ammissione alla Mutua in qualità di Socio: versamento quota sociale
Articolo 5 – Richiesta di adesione al Piano Mutualistico: versamento contributi sociali
Articolo 6 – Rapporto associativo e mutualistico
Articolo 7 – Durata del rapporto associativo
Articolo 8 – Esclusione e perdita della qualifica di Socio

PRESTAZIONI
Articolo 9 – Prestazioni
Articolo 10 – Decorrenza delle prestazioni

DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 11 – Servizi Amministrativi, Contabili e Liquidativi della Mutua Articolo 12 – Trattamento dei dati personali
Articolo 13 – Norma di Rinvio

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto
1.1 
Il presente Regolamento Interno (il “Regolamento”), predisposto ai sensi dello Statuto, ha per oggetto il funzionamento della società di mutuo soccorso denominata “Diritto e Salute – società di mutuo soccorso – Ente del Terzo Settore” (di seguito, la “Mutua”), e disciplina, in particolare, i seguenti aspetti: requisiti e modalità di ammissione dei Soci; importo, modalità e criteri dei versamenti della quota sociale e dei contributi sociali da parte dei Soci; modalità di recesso dalla Mutua; perdita della qualifica di Socio.
1.2 L’attività della Mutua è regolata sulla base di esercizi economico finanziari annualmente coincidenti con l’anno solare.
1.3 La Mutua, cosi come previsto dall’art. 4 dello Statuto, eroga prestazioni in favore dei propri Soci e dei loro familiari.

Articolo 2 – Pubblicità
2.1 
L’adesione dei Soci presuppone, in capo a costoro, la conoscenza e l’accettazione delle norme dello Statuto, del presente Regolamento, e del Regolamento Elettorale.
2.2 Il presente Regolamento, lo Statuto, il Regolamento Elettorale e i Piani Mutualistici previsti dalla Mutua, sono visionabili e scaricabili sul Sito della Mutua: www.mutuades.it (il “Sito”).

Articolo 3 – Requisiti per l’ammissione alla Mutua
3.1 In qualità di Soci Ordinari
Possono richiedere l’ammissione alla Mutua, con la qualifica di Soci Ordinari ai sensi dell’art. 7 dello Statutotutte le persone fisiche interessate a beneficiare –e/o a far beneficiare i propri familiari così come individuati nei Piani Mutualistici sottoscritti–, delle prestazioni rese dalla Mutua.
3.2 In qualità di Soci Convenzionati
Possono richiedere l’ammissione alla Mutua, con la qualifica di Soci Convenzionati ai sensi dell’art. 8 dello Statutotutti i soggetti pubblici o privati, diversi dalle persone fisiche, interessati a offire ai propri dipendenti/associati/iscritti/clienti, la possibilità di beneficiare delle prestazioni rese dalla Mutua.
3.3 In qualità di Soci Convenzionati Beneficiari
Possono richiedere l’ammissione alla Mutua, con la qualifica di Soci Convenzionati Beneficiari ai sensi dell’art. 9 dello Statutotutte le persone fisiche residenti in Italia che siano dipendenti/associati/iscritti/clienti dei Soci Convenzionati interessate a beneficiare –e/o a far beneficiare i propri familiari così come individuati nei Piani Mutualistici sottoscritti–, delle prestazioni rese dalla Mutua.
3.4 In qualità di Soci Mediati
Possono richiedere l’associazione alla Mutua, con la qualifica di Soci Mediati ai sensi dell’art. 10 dello Statuto:
i) le altre società di mutuo soccorso i cui membri persone fisiche siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Mutua;
ii) i fondi sanitari integrativi richiamati agli artt. 2 e 3 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, in rappresentanza dei propri iscritti.

Articolo 4 – Richiesta di ammissione alla Mutua in qualità di Socio: versamento quota sociale 4.1 I soggetti che aspirano ad assumere la qualifica di Soci, devono presentare apposita richiesta di ammissione alla Mutua, compilando, sottoscrivendo e inviando apposita modulistica fornita dalla Mutua a mezzo e-mail e/o a mezzo PEC all’indirizzo info@mutuades.it , mutuades@pec.net .

4.2 All’atto della richiesta di ammissione alla Mutua, può venire altresì presentata la richiesta di adesione al Piano Mutualistico, la cui efficacia è altresì subordinata all’approvazione della richiesta di ammissione alla Mutua.
4.3 I moduli di ammissione alla Mutua sono scaricabili dal sito internet della Mutua ( www.mutuades.it).

4.4 Gli aspiranti Soci versano, all’atto della richiesta di ammissione alla Mutua, la quota sociale, il cui importo viene definito dal Consiglio di Amministrazione.
4.5 La quota sociale degli aspiranti Soci Convenzionati Beneficiari può essere versata anche per loro conto dai Soci Convenzionati, ed in un momento anche precedente o successivo alla richiesta di ammissione.

4.6 La Mutua, una volta ricevuta la richiesta di associazione e la contabile attestante il pagamento della quota sociale, provvede, ai sensi dello Statuto, all’approvazione della richiesta di ammissione, fatte salve le ipotesi di non accettazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
4.7 La Mutua, in fase di valutazione della richiesta di ammissione, si basa, ai fini dell’evasione della stessa, sulle dichiarazioni effettuate dal richiedente all’atto della compilazione del modulo di ammissione, e non potrà essere ritenuta responsabile circa la veridicità di dette dichiarazioni.

4.8 La Mutua si riserva di effettuare un controllo a campione circa la veridicità delle dichiarazioni ricevute, richiedendo al Socio, tramite pec e/o mail, in qualsiasi momento del rapporto associativo, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione.
4.9 Qualora il Socio non produca la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il Consiglio di Amministrazione provvederà, nella prima seduta utile, a deliberare l’esclusione del Socio dalla Mutua ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, dandone comunicazione al Socio nelle modalità previste all’art. 8.2 del Regolamento.

4.10 La qualifica di Socio Ordinario si assume anche ai sensi dell’art. 8.4 del Regolamento.

Articolo 5 – Richiesta di adesione al Piano Mutualistico: versamento contributi sociali
5.1 
Contestualmente o successivamente all’invio della richiesta di ammissione alla Mutua di cui all’art. precedente, può essere richiesta l’adesione al Piano Mutualistico.
5.2 L’adesione al Piano Mutualistico avviene tramite la compilazione, sottoscrizione ed invio, a mezzo e-mail e/o a mezzo PEC all’indirizzo info@mutuades.it , mutuades@pec.net  del modulo di adesione al Piano Mutualistico prescelto.
5.3 Lo stesso Consiglio di Amministrazione potrà determinare una diversa quota di iscrizione unitaria e/o collettiva per gli appartenenti a nuclei familiari ed a specifiche collettività.
5.4 I Soci e/o aspiranti Soci versano, all’atto della richiesta di adesione al Piano Mutualistico (che può essere contestuale alla richiesta di ammissione alla Mutua), i contributi sociali, il cui importo viene definito dal Consiglio di Amministrazione. I moduli di adesione al Piano Mutualistico possono essere richiesti alla Mutua tramite e-mail all’indirizzo info@mutuades.it,
5.5 La Mutua, una volta ricevuta la richiesta di adesione al Piano Mutualistico e la contabile attestante il pagamento dei contributi sociali, provvede, ai sensi dello Statuto, all’approvazione della richiesta di adesione al Piano Mutualistico, fatte salve le ipotesi di non accettazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione e quanto previsto appositamente nel Piano Mutualistico.
5.6 L’adesione al Piano Mutualistico è altresì subordinata all’accettazione della richiesta di ammissione alla Mutua.
5.7 I Soci ed i loro familiari, ad esclusione dei Soci di cui all’art. 12 dello Statuto, potranno godere, su base volontaria, delle Prestazioni del Piano Mutualistico sottoscritto dal Socio, mediante una procedura che verrà indicata dalla Mutua all’interno del Piano Mutualistico stesso.
5.8 La Mutua, in fase di valutazione della richiesta di adesione, si basa, ai fini dell’evasione della stessa, sulle dichiarazioni effettuate dal richiedente all’atto della compilazione del modulo di adesione, e non potrà essere ritenuta responsabile circa la veridicità di dette dichiarazioni.
5.9 La Mutua si riserva di effettuare un controllo a campione circa la veridicità delle dichiarazioni ricevute, richiedendo al Socio, via pec e/o via email, in qualsiasi momento del rapporto associativo, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di adesione.
5.10 Qualora il Socio non produca la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il Consiglio di Amministrazione provvederà, nella prima seduta utile, a deliberare l’esclusione del Socio dalla Mutua ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, dandone comunicazione al Socio nelle modalità previste all’art. 8.2 del Regolamento.

Articolo 6 – Rapporto associativo e mutualistico
6.1 
Con l’accettazione della richiesta di ammissione, tutti i Soci acquistano il diritto di partecipare alle assemblee sociali, mentre solo i Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Convenzionati Beneficiari e i Soci Mediati acquistano altresì il diritto di voto nelle assemblee, così come previsto all’art. 27 dello Statuto e così come disciplinato nel Regolamento Elettorale.
6.2 Le convocazioni alle assemblee sociali sono comunicate ai Delegati ai sensi di Statuto, e i verbali delle assemblee sociali sono trascritti nell’apposito libro sociale e sono messi a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta.
6.3 I Soci devono versare una quota sociale annuale il cui ammontare viene determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e comunicato ai Soci. Il versamento della quota sociale annuale diversa da quella versata in fase di richiesta di ammissione deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno e può anche essere richiesto in via anticipata con riferimento a più annualità.
6.4 I Soci che hanno aderito ad uno o più Piani Mutualistici devono versare, oltre alla quota sociale annuale, i contributi sociali annuali previsti dal/i Piano/i Mutualistico/i sottoscritto/i. I contributi sociali annuali potranno essere versati anche da parte del Socio Convenzionato per conto dei rispettivi Soci Convenzionati Beneficiari, secondo gli accordi intercorrenti tra la Mutua ed il Socio Convenzionato.

6.5 In caso di mancata accettazione delle richieste di ammissione e/o di adesione la Mutua provvederà a versare quanto incassato entro 30 giorni dalla data di comunicazione della mancata accettazione.

 

Articolo 7 – Durata del rapporto associativo
7.1 
L’associazione alla Mutua ha validità annuale e si intenderà tacitamente rinnovata salvo

7.2 Qualora il Socio intenda recedere dalla Mutua ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, dovrà darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi alla sede legale della Mutua, oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo info@mutuades.it , mutuades@pec.net  con preavviso di almeno 3 mesi prima della scadenza dell’annualità in corso coincidente con il 31 dicembre di ogni anno.
7.3 Il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato almeno 3 mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Fino a tale data il Socio è impegnato al pagamento della quota sociale e, ove abbia sottoscritto un Piano Mutualistico senza recedervi nelle modalità di cui al successivo punto 7.5, del relativo contributo sociale.
7.4 Il recesso dalla Mutua comporta, automaticamente, il recesso dagli eventuali Piani Mutualistici sottoscritti dal Socio stesso. Qualora il Socio avesse pagato il contributo previsto dal Piano Mutualistico in via anticipata rispetto alle annualità di riferimento, il recesso dalla Mutua e dal Piano Mutualistico avrà effetto con la chiusura dell’anno di scadenza del sussidio.
7.5 Il Socio, conformemente a quanto previsto dall’art. 17 dello Statuto, potrà decidere di rimanere Socio e di recedere solo dal Piano Mutualistico dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi alla sede legale della Mutua, oppure a mezzo PEC all’indirizzo mutuades@pec.net ,con preavviso pari a quello previsto dal singolo Piano Mutualistico.

 

Articolo 8 – Esclusione e perdita della qualifica di Socio
8.1 
La qualifica di Socio si perde nei casi indicati all’art. 15 dello Statuto. In caso di mancato pagamento delle quote sociali e/o dei contributi sociali, la Mutua potrà deliberare:

  1. i) la sospensione dell’erogazione delle prestazioni;
  2. ii) l’esclusione del Socio, fatto salvo il recupero del credito.
    Per quanto riguarda, specificamente, l’erogazione delle prestazioni, la loro sospensione potrà avvenire anche automaticamente a seconda di quanto previsto dal Piano Mutualistico prescelto.

8.2 L’esclusione del Socio avrà effetto dalla data della sua comunicazione al Socio, che potrà essere effettuata in una delle seguenti modalità: e-mail, posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, APP.
8.3 L’esclusione del Socio comporta automaticamente l’inoperatività del Piano Mutualistico eventualmente sottoscritto dal Socio, la cui validità è subordinata alla sussistenza della qualifica di Socio. Il Socio escluso non ha comunque diritto alla restituzione dei contributi eventualmente versati per eventuali Piani Mutualistici sottoscritti.
8.4 La perdita della qualifica di socio da parte del Socio Convenzionato, relativamente ai soci Convenzionati Beneficiari a lui collegati, comporta, nei confronti di questi, la modifica del loro status da soci convenzionati beneficiari a soci ordinari. Eventuali differenze relative alla quota sociale risultanti dalla modifica dello status non saranno dovute se non al rinnovo della quota associativa.

 

PRESTAZIONI

Articolo 9 – Prestazioni
9.1 
La Mutua, ai sensi dello Statuto, eroga prestazioni di tipo assistenziale legate ai bisogni del Socio e dei propri familiari meglio individuati nei Piani Mutualistici sottoscritti.

9.2 L’elenco delle prestazioni nonché la descrizione, i limiti, le esclusioni e le modalità di erogazione delle stesse, sono descritti nel Piano Mutualistico sottoscritto dal Socio.

9.3 La Mutua potrà gestire direttamente l’erogazione delle prestazioni, oppure in forma indiretta anche tramite la gestione associata con altri organismi, enti o soggetti pubblici/privati quali, a titolo esemplificativo: società di servizi specializzate nella fase di erogazione del sussidio e compagnie di assicurazione.


10.1 La Mutua eroga le prestazioni in favore dei propri Soci e dei relativi familiari, solo se per questi siano stati versati correttamente i contributi.
10.2 La data di decorrenza delle prestazioni coincide con la data di accettazione della richiesta di ammissione.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 – Servizi Amministrativi, Contabili e Liquidativi della Mutua
11.1 
La Mutua, per la gestione del processo associativo, può avvalersi di professionisti e/o società di servizi a ciò dedicate.
11.2 Le richieste di erogazione delle prestazioni dovranno essere effettuate secondo le procedure indicate nel Piano Mutualistico sottoscritto.

Articolo 12 – L’erogazione delle prestazioni per eventi che dipendono da responsabilità di terzi è subordinata alla comunicazione alla Mutua di tutti i dati identificativi del terzo responsabile, delle circostanze dell’evento ed all’assunzione dell’obbligo da parte del Socio di rimborsare alla Mutua, fino alla concorrenza delle prestazioni stesse, le somme da chiunque ricevute, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse.

Articolo 13 – Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, in deroga al presente Regolamento, di apportare ai Piani Sanitari Assistenziali tutte le modifiche ritenute necessarie per la gestione di Fondi Sanitari e non che la Mutua può decidere di gestire, a seguito di opportune Convenzioni, in conformità alle normative vigenti.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali
14.1 
I dati personali riferibili ai Soci persone fisiche e ai relativi familiari nonché i dati personali riferibili ai referenti dei Soci persone giuridiche che entrano in contatto con la Mutua per il perseguimento degli scopi associativi (“Interessati”) saranno trattati dalla Mutua in qualità di autonomo titolare dei trattamenti ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation – “GDPR”) e nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalla ulteriore normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 15 – Norma di Rinvio
15.1 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si intendono richiamate le norme dello Statuto e del Regolamento Elettorale, le Delibere dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e i Piani Mutualistici sottoscritti.