NUOVO TESTO DELLA LEGGE 15 APRILE 1886, N. 3818
“Costituzione legale delle società di mutuo soccorso”

(con le modifiche apportate dall’art. 23 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito in legge dal Parlamento il 13 dicembre 2012)

Art. 1
Le società di mutuo soccorso conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:
a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l’istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 2
Le società possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici. Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, né possono svolgere attività di impresa.
Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui al primo comma dell’articolo 1 sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

Art. 3
La costituzione della Società e l’approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli artt. 11 e 12 di questa legge, sotto l’osservanza dell’art. 136 del Codice di commercio.
Lo statuto deve determinare espressamente:
la sede della società; i fini per i quali è costituita; le condizioni e le modalità di ammissione e di eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono e i diritti che acquistano; le norme e le cautele per l’impiego e la conservazione del patrimonio sociale; le discipline alla cui osservanza è condizionata la validità delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni; l’obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze, degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci; la formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni; la costituzione della rappresentanza della Società in giudizio e fuori; le particolari cautele con cui possano essere deliberati lo
scioglimento, la proroga della Società e le modificazioni dello statuto, semprecché le medesime non siano contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.
Possono divenire soci ordinari delle società di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui all’articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti. È ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari.

Art. 4
La domanda per la registrazione della Società sarà presentata alla cancelleria del Tribunale civile insieme a copia autentica dell’atto costitutivo e degli statuti.
Il Tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni volute dalla presente legge, ordina la trascrizione e l’affissione degli statuti nei modi e nelle forme stabilite dall’art. 91 del Codice di commercio. Adempiute queste formalità, la Società ha conseguita la personalità giuridica, e costituisce un ente collettivo distinto dalle persone dei soci.
I cambiamenti dell’atto costitutivo o dello statuto, non avranno effetto fino a che non siano compiute le stesse formalità prescritte per la prima costituzione.

Art. 5
Gli amministratori di una Società debbono essere iscritti fra i soci effettivi di essa. Essi sono mandatari temporanei revocabili, senz’obbligo di dar cauzione, salvo che sia richiesta da speciale disposizione degli statuti. Essi sono personalmente e solidalmente responsabili: dell’adempimento dei doveri inerenti al loro
mandato; della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali; della piena osservanza degli statuti sociali. Tale responsabilità per gli atti di omissioni degli amministratori, non ricadrà sopra quello di essi che avesse fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, dandone notizia immediata per iscritto ai sindaci.
Non sarà responsabile nemmeno quell’amministratore che non abbia preso parte, per assenza giustificata, alla deliberazione da cui la responsabilità scaturisce. Oltre alla responsabilità civile, gli amministratori, direttori o sindaci o liquidatori della Società di mutuo soccorso, che abbiano scientemente enunciato fatti falsi, sulle condizioni della Società, o abbiano scientemente in tutto o in parte nascosti fatti riguardanti le
condizioni medesime nei rendiconti, nelle situazioni patrimoniali, od in relazioni rivolte all’assemblea generale od al Tribunale saranno puniti colla pena di E. 100 salvo le maggiori stabilite dal codice penale.

Art. 6
Quando siavi fondato sospetto di grave irregolarità nell’adempimento degli obblighi degli amministratori o dei sindaci delle Società di mutuo soccorso, registrate in conformità di questa legge, i soci in numero non minore del ventesimo di quelli inscritti nella Società, possono denunciare i fatti al Tribunale civile. Questo, ove trovi fondata l’accusa, provvederà in conformità al disposto dell’ art. 153 del Codice di commercio,
meno per la cauzione dei richiedenti.

Art. 7
Qualora una Società di mutuo soccorso contravvenisse all’art. 2 della presente legge, il Tribunale civile, sulla istanza del Pubblico Ministero o di alcuno dei soci, la inviterà a conformarvisi entro un termine non maggiore di quindici giorni. Decorso inutilmente questo termine, il Tribunale civile, dietro citazione della rappresentanza della Società, ordinerà la radiazione della stessa dal registro delle Società legalmente costituite.

Art. 8
I lasciti o le donazioni che una Società avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato, ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore. Se la Società fosse liquidata, come pure se esse perdesse semplicemente la personalità giuridica, si applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle opere pie. In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 9
Le Società di mutuo soccorso registrate in conformità alla presente legge, godono:
1. L’ esenzione dalle tasse di bollo e registro, conferita alle Società cooperative dall’art. 228 del Codice di commercio;
2. l’esenzione della tassa sulle assicurazioni e dell’imposta di ricchezza mobile come all’art. 8 del testo unico delle leggi d’imposta sui redditi della ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021;
3. la parificazione delle opere pie pel gratuito patrocinio, per la esenzione dalle tasse di bollo e registro e per la misura dell’imposta di successione o di trasmissione per atti tra vivi;
4. la esenzione di sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti dalle Società ai soci.

Art. 10
Le Società registrate, dovranno trasmettere al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per mezzo del sindaco del comune in cui risiedono, una copia dei propri statuti e del resoconto di ciascun anno. Dovranno pure trasmettere allo stesso Ministero le notizie statistiche che fossero ad esse domandate.

Art. 11
Le Società di mutuo soccorso già esistenti al momento della promulgazione della presente e già erette in corpo morale per ottenere la registrazione e i vantaggi da essa conseguenti, dovranno farne domanda, riformando, se occorre, il proprio statuto in conformità dell’art. 3 di questa legge.

Art. 12
Le Società già esistenti al momento della promulgazione della presente legge, e non riconosciute come Corpi morali, il cui statuto sia conforme alle disposizioni dei precedenti artt. 1, 2 e 3, presenteranno unitamente alla domanda di registrazione una copia autentica di esso, restando dispensate da ogni formalità di costituzione sociale.
Le Società pure esistenti al momento della promulgazione di questa legge, il cui statuto non sia conforme ai suddetti articoli, saranno anch’esse dispensate dalle formalità di costituzione, ma dovranno riformare lo statuto stesso in assemblea generale espressamente convocata. Unitamente alla domanda di registrazione
esse presenteranno una copia autentica dello statuto così riformato ed una copia del processo verbale dell’assemblea nella quale furono approvate le riforme.
Le attività e passività di tali Società dovranno essere nel termine di mesi sei trasferite nel nome del nuovo Ente collettivo, e per gli atti a tale scopo necessari verrà applicata l’esenzione di cui all’art. 9.

Altre norme introdotte che modificano la normativa relativa alle Società di Mutuo Soccorso.

Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta U iciale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.». (12A13277) (GU n. 294 del 18-12-2012 – Suppl.
Ordinario n.208)

Art. 23 del decreto legge 179/2012, comma 1:
Le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è istituita un’apposita sezione dell’albo delle società cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le società di mutuo soccorso
sono automaticamente iscritte.

Art. 23 del decreto legge 179/2012, comma 6:
La rubrica dell’articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 è sostituita dalla seguente: «Vigilanza sulle banche di credito cooperativo e sulle società di mutuo soccorso»

Art. 23 del decreto legge 179/2012, comma 7:
All’articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono aggiunti i seguenti commi: «2-bis. Le società di mutuo soccorso sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste ultime potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle
società di mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle stesse sulla base di apposita convenzione.
2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle Società, i modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
2-quater. La vigilanza sulle società di mutuo soccorso ha lo scopo di accertare la conformità dell’oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonché la loro osservanza in fatto.
2-quinquies. In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono La perdita della qualifica di società di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall’Albo delle società cooperative».

Art. 23 del decreto legge 179/2012, comma 8:
Il decreto di cui al comma 2-ter dell’articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto dal comma 7, è adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.