Regolamento elettorale

(Approvato dall’Assemblea dei Delegati del 07-07-2020)

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Oggetto
Articolo 2 – Pubblicità
Articolo 3 – Definizioni e Rinvio
Articolo 4 – Modalità di invio delle Comunicazioni

DELEGATI
Articolo 5 – Modalità di elezione

MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 6 – Modalità di elezione

DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 7 – Privacy e tutela dei dati personali
Articolo 8 – Modifiche al Regolamento Elettorale
Articolo 9 – Norma di rinvio

Art. 1 – Oggetto
Il presente regolamento elettorale (di seguito il “Regolamento Elettorale“), predisposto ai sensi del combinato disposto degli Art. 1 e 28 dello Statuto, ha per oggetto la disciplina delle modalità di elezione dei delegati e dei membri del consiglio di amministrazione della Società di Mutuo Soccorso denominata Diritto e Salute Società di Mutuo Soccorso (di seguito la “Mutua“.

Art. 2 – Pubblicità
Il presente Regolamento Elettorale, così come lo statuto (di seguito lo “Statuto“) ed il regolamento interno (di seguito il “Regolamento“) sono visionabili e scaricabili sul sito della Mutua: www.mutuades.it (di seguito il “Sito“)

Art. 3 – Definizioni e rinvio
Tutte le parole indicate in maiuscolo hanno il significato di cui allo Statuto.

Art. 4 – Modalità di invio delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni di cui al presente Regolamento Elettorale si devono intendere efficaci qualora effettuate via raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.), oppure mediante posta elettronica, purché in grado di garantire l’avvenuto recapito e ricezione della comunicazione.

Art. 5 – Modalità di elezione
5.1 Anche ai sensi dell’art. 27 dello Statuto, l’assemblea della Mutua si compone di delegati (di seguito i “Delegati“). I Delegati vengono eletti dai Soci Fondatori, Ordinari, Convenzionati Beneficiari e Mediati tra candidati individuati in apposite liste. In particolare, i Soci Convenzionati Beneficiari sono rappresentati in Assemblea dal Delegato designato dal rispettivo Socio Convenzionato. L’elenco dei Delegati eletti ai sensi del presente articolo è disponibile presso la sede legale della Mutua. Potranno prenderne visione tutti i Soci aventi diritto di voto.
5.2 La carica di Delegato è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione.
5.3 I Delegati sono designati per tre (3) esercizi e sono rieleggibili con un limite di 2 mandati. Almeno tre (3) mesi prima della scadenza del loro mandato, il Presidente della Mutua informa tempestivamente tutti i Soci sulla necessità di provvedere al rinnovo/conferma mediante nuova elezione.
5.4 I Delegati designati devono accettare espressamente l’incarico, sottoscrivendo apposita dichiarazione scritta contenente tutte le loro generalità, l’indirizzo (e-mail e fisico) al quale vogliono ricevere tutte le comunicazioni della Mutua e gli estremi identificativi di un documento di riconoscimento in corso di validità.

MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6 – Modalità di elezione
6.1 Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione può variare da un minimo di tre (3) ad un massimo di nove (9) (di seguito i “Consiglieri“), compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Essi sono rieleggibili.
6.2 Il Consiglio di Amministrazione della Mutua si compone di membri designati in prima nomina dai Soci Fondatori. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati nell’atto costitutivo restano in carica fino a revoca o dimissioni. In fase di eventuale successiva nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea potrà eleggere i relativi componenti anche a tempo determinato per la durata di tre (3) esercizi.
6.3 Nel caso in cui si debba, per qualsiasi ragione, procedere all’elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione (ad esempio, nell’eventualità in cui tutti i Consiglieri rassegnino le proprie dimissioni), il Presidente della Mutua, almeno un mese prima della data dell’Assemblea che dovrà deliberare a tal riguardo, informa tempestivamente tutti i Soci sulla necessità di provvedere all’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.  I membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti tra candidati individuati tramite apposite liste. Il presidente della Mutua espleterà poi, ai sensi e per gli effetti dello Statuto, tutte le attività necessarie alla convocazione di un’Assemblea affinché la stessa discuta e deliberi in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 – Privacy e tutela dei dati personali
Tutti i dati personali relativi a Soci, Delegati e Consiglieri, nonché i candidati anche se non eletti, saranno trattati dalla Mutua (quale “Titolare del Trattamento“) secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR“) e del “Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 – Modifiche al regolamento elettorale
Il presente Regolamento Elettorale dovrà essere modificato e approvato dall’Assemblea, secondo le modalità previste dall’Art. 28 dello Statuto.

Art. 9 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento Elettorale, si intendono richiamate le norme dello Statuto e le delibere dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.