Il valzer dei fringe benefits

Il valzer dei fringe benefits

Tra i tanti TESTI UNICI che sono previsti nell’impianto legislativo italiano, quello riguardante le imposizioni fiscali è certamente tra i più vetusti, resilienti e resistenti! E’ stato infatti emanato nell’ormai lontano 1986 e, seppur più volte aggiornato e modificato, mantiene le sue prerogative fondamentali. Una di queste riguarda i fringe benefits riferiti al reddito da lavoro dipendente, che sono regolamentati dal comma 3 dell’art. 51 e che così recita:

  1. … Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito

Premesso che nel frattempo il limite in lire si è trasformato in 258,23 euri, la modalità di erogazione di questa liberalità tramite compensi in natura, per tali intendendosi beni e servizi, è particolarmente utile e fruibile sia per i Lavoratori sia per le Aziende. I primi possono usufruire di alcune prestazioni davvero importanti senza che vi sia imposizione fiscale e contributiva, d’altro canto l’Azienda può decidere di fornirli senza oneri aggiuntivi al puro costo e senza limitazioni di natura collettiva, ben potendo scegliere in via individuale a chi attribuirli quindi senza vincoli di categorie collettive totalitarie ed omogenee. In altre parole, il famoso e discusso “cuneo fiscale” viene totalmente azzerato in modo semplice ed immediato.

Prendiamo qui in considerazione la problematica perché riteniamo che la scelta di erogare questa liberalità può certamente ricadere sui servizi mutualistici e la Mutua Diritto E Salute ha sempre ritenuto che i propri piani e sussidi siano particolarmente indicati in tal senso, stante la conclamata esigenza di assistenza sanitaria integrativa.

Dunque un quadro estremamente chiaro e propositivo?

La risposta sarebbe positiva…se il limite monetario di cui sopra non fosse stato oggetto, dapprima, di un incomprensibile blocco da decenni sino al 1 gennaio 2020 e poi sottoposto ad un vorticoso giro di valzer sino ai giorni nostri, in cui non è semplice svincolarsi.

Riannodando i fili, così possono essere riassunti i passaggi temporali e quantitativi:

  • 51 c.3 – TUIR – Dpr 22 dicembre 1986 – n° 917 – limite a lire 500.00, trasformato poi in € 258,23;
  • 112 – DL 12 agosto 2020 – n° 104 – innalzamento per il solo periodo di imposta 2020 ad € 516,46;
  • 6 quinquies – DL 22 marzo 2021 – n° 41 – conferma dell’innalzamento ad € 516,46 anche per il periodo di imposta 2021:
  • 1 gennaio 2022: ritorno al limite base di € 258,23;
  • 12 DL n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis). Innalzamento per il periodo di imposta 2022 ad € 600,00;
  • DL n. 176 del 18 novembre 2022 (c.d. Decreto Aiuti Quater): Ulteriore innalzamento per il periodo di imposta 2022 ad € 3.000,00, motivato soprattutto dal caro bollette ed inserendo specificamente il rimborso di questa voce tra i beni e servizi;
  • 1 gennaio 2023: ritorno al limite base di € 258,23.

Mutua Diritto E Salute auspica che nel 2023 si possa arrivare ad una strutturazione definitiva ed efficace di questa importante misura di welfare: è necessaria una rivisitazione per rendere attuale il limite ed altrettanto debbono divenire solide e chiare le regole di attribuzione con un collocamento sistemico nell’ampio quadro dei fringe benefits.

La Mutua ha già approntato piani mirati per questa esigenza e sarà pronta a proporre una forte campagna di promozione non appena il quadro normativo sarà definito.